CONTRIBUTI PERSONALI In questa pagina sono pubblicati articoli proposti dai nostri soci o da altri autori, come contributi personali e che quindi non rappresentano necessariamente (o non rappresentano ancora) la posizione dell'Associazione, ma sono utili come strumento di confronto e come occasione per proporre proprie posizioni, anche come momento di stimolante provocazione. |
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- Scritto da Marilisa Poci
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Introduzione
Gli integratori alimentari, per la loro immissione in commercio, sono subordinati alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Una volta superata tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa.[1]
La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, definisce gli integratori come “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.[2]
Essa precisa anche che l’impiego di vitamine e minerali negli integratori e la loro aggiunta agli alimenti, con le relative fonti, è attualmente disciplinato dal Regolamento CE 1170/2009 del 30 novembre 2009, che modifica un regolamento precedente per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunte agli alimenti, compresi gli integratori alimentari.
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- Scritto da Aldo Procacci
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Premessa
Durante l’emergenza COVID-19 si è sperimentato l’uso di farmaci, già usati per altre patologie, nonostante le scarse evidenze scientifiche sulla loro efficacia e sicurezza per la patologia specifica. In tale contesto epidemiologico, la Food and Drug Administration in USA e le corrispettive autorità competenti europee e italiane hanno approvato l’utilizzo tali farmaci, in considerazione della mancanza di alternative terapeutiche e della necessità di agire prontamente per garantire le cure ai pazienti.
Tra questi farmaci, l’idrossiclorochina è stata ampiamente promossa come terapia per via dei suoi effetti antinfiammatori, in seguito a studi in vitro che suggeriscono un'attività antivirale.[1],[2] E’ stata adottata nelle cure di routine per adulti ospedalizzati con COVID-19 in molti ospedali,[3],[4]tuttavia, la carenza di prove sull'efficacia e sulla sicurezza ha portato più attori, tra cui il National Institutes of Health (NIH) e l'Infectious Diseases Society of America, a raccomandare ulteriori studi clinici per valutare l'idrossiclorochina come potenziale trattamento per i pazienti con COVID-19.[5],[6]
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- Scritto da Dario Maratea
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Sono validi ai fini del Green pass i vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea. Pronta la circolare del Ministero della Salute sull'equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi. LA CIRCOLARE.
La circolare spiega che dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).
Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue:
- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo.
Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata. La validità dei certificati vaccinali è la stessa prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell’UE) emessa dallo Stato italiano. Verranno riconosciuti solo i 4 vaccini attualmente autorizzati in Europa (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson).
Tali vaccini, si spiega nella circolare del ministero della salute firmata dal direttore della prevenzione Giovanni Rezza, sono considerati validi ai fini dell'emissione della Certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani (anche residenti all'estero) ai loro familiari conviventi e ai cittadini stranieri che dimorano in Italia per motivi di lavoro o studio, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all'estero contro il SARS-CoV-2.
Inoltre, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri, le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, si precisa, "sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge".
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Introduzione Gli integratori alimentari, per la loro immissione in commercio, sono subordinati alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Salute. Una volta superata tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa.[1] La Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e [ ... ]
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Sono validi ai fini del Green pass i vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea. Pronta la circolare del Ministero della Salute sull'equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi. LA CIRCOLARE.
La circolare spiega che dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:
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